Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni di domenica 22 ottobre, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e di lunedì 23 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 15.00.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2023 - Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e successive modificazioni;
Vista la nota del Presidente del Senato della Repubblica n. 1178/S
in data 20 giugno 2023, relativa alla dichiarazione della vacanza,
comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni e delle
immunita' parlamentari in data 15 giugno 2023, di un seggio
attribuito con il sistema maggioritario nel collegio uninominale n. 6
della Regione Lombardia;
Considerato che, a norma dell'articolo 21-ter, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 533 del 1993, le elezioni suppletive sono
indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata
dalla Giunta delle elezioni e che, ai sensi del comma 4 dello stesso
articolo 21-ter, qualora il termine di novanta giorni di cui al comma
3 cada in un periodo compreso tra il l° agosto e il 15 settembre, il
Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre
quarantacinque giorni;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2022, n.
190, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n.
7, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle
operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno
2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 6 luglio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto:
I comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel
collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia sono convocati per
i giorni di domenica 22 ottobre e di lunedi' 23 ottobre 2023.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".
Tali disposizioni si applicano, per l'elezione suppletiva in oggetto, nel caso in cui gli elettori richiedenti, oltre che essere iscritti in una sezione elettorale del collegio uninominale, dimorino in uno qualsiasi dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale medesimo.
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 12 settembre e lunedì 2 ottobre 2023. Tale ultimo termine (2 ottobre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Si richiamano, in quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati " non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".
Tutti gli elettori che risultassero sprovvisti della Tessera Elettorale, ed in particolare a coloro che alla data del 22 ottobre 2023 avranno compiuto i 18 anni di età, possono ritirarla presso l'Ufficio Elettorale.
Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.
In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), saranno aperti:
- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 20 a sabato 21 ottobre 2023), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023) per tutta la durata delle operazioni di votazione (cioè, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).
Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.
Nell'occasione, si rammenta agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).
Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta
Le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 19 e venerdì 22 settembre 2023, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - e a ripartire tra i singoli candidati nel collegio uninominale (o tra i partiti o gruppi politici cui essi appartengono) gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.
In particolare, le Giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di uno spazio per ciascun candidato ammesso alla competizione elettorale.
Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 22 settembre 2023, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Sempre da venerdì 22 settembre, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi
Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei candidati ammessi alla competizione elettorale o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 7 ottobre 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 a lunedì 23 ottobre 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
É consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di e votazione.
Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.
Per le elezioni supplettive del Senato non si applicano le modalità di voto per corrispondenza degli elettori all'estero. Pertanto tutti gli elettori residenti all'estero riceveranno una cartolina-avviso per il rientro in Italia con l'indicazione dei giorni e orari della votazione.
Le dichiarazioni di presentazione delle candidature uninominali, con i rispettivi contrassegni dovranno essere depositate domenica 17 e lunedì 18 settembre dalle ore 8 alle ore 20 presso la Corte d'Appello di Milano
Si comunicano le aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale esclusivamente per l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali :
Suppletive 2023.
Istruzioni per presentazione e ammissione candidature per l'elezione suppletiva del Senato, nel Collegio uninominale uninominale 06 della Regione Lombardia, il 22 e 23 ottobre 2023.