Info generali

  • Thu Feb 27 18:12:00 CET 2020 - Sun Mar 29 23:59:00 CEST 2020
  • "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" 20 e 21 settembre 2020

# REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO #

Elettori temporaneamente all'estero.  

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p. v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata all'indirizzo demografici@comune.vedanoallambro.mb.it , oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum (o previa apposita annotazione: ad. es. vota all'estero).

Con riferimento al requisito della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che tale espressa dichiarazione resa dall'elettore debba ritenersi valida ai fini dell'esercizio del diritto di voto all'estero; ciò, anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Quanto sopra, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.

Per agevolare la tempestiva diffusione con ogni mezzo ritenuto idoneo , viene allegato l'apposito modello di opzione, che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. 
Tale modello - come di consueto in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art.4-bis. 
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all'estero.

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

 

# TERMINI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM #

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 28 luglio 2020, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

In allegato il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it.

 

# NUOVA INDIZIONE  DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 #

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Per le consultazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

 

 

VOTO ASSISTITO (accompagnamento in cabina)

Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore.

Requisiti

Sono considerati elettori affetti da grave infermità i soggetti che presentano impedimenti riferiti alla capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori e che non consentono di esprimere autonomamente il voto.

Documentazione

Per votare con l'aiuto di un accompagnatore occorre:

  • essere in possesso della tessera elettorale con l'annotazione specifica;
  • oppure essere in possesso di una certificazione rilasciata dall'ATS, anche in occasione di altre consultazioni;
  • oppure, per i non vedenti, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più recenti non riportano più questi codici).

Per evitare che per ogni elezione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti la necessità permanente di votare con l’aiuto di un Accompagnatore;
per ottenerlo occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale e presentare:

  • una richiesta su un modello predisposto dall'Ufficio Elettorale;
  • la tessera elettorale dell'interessato;
  • la documentazione sanitaria che attesta che l'elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo*
  • copia del documento d'identità dell'interessato

All'Ufficio Elettorale può recarsi una persona diversa dall'interessato, purchè munita di:

  • delega in carta semplice
  • fotocopia di un documento di identità dell'interessato

*Come procurarsi la documentazione sanitaria

L'interessato deve presentarsi presso il servizio di igiene pubblica /medicina legale dell'ATS secondo le modalità indicate nel prospetto in allegato

L’Asl – servizio Igiene Pubblica precisa che:

  • i certificati per l'accompagnamento all'interno del seggio, potranno essere rilasciati soltanto ai soggetti che presentino impedimenti riconducibili alla capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori; in particolare si richiama quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna nella nota del 3.7.2001, prot. N.ASS/PRC/01/29836, che testualmente citiamo: “dovendosi considerare che poiché il suddetto certificato deve essere richiesto e rilasciato solo al diretto interessato, quest’ultimo dovrà essere ben consapevole delle motivazioni per cui ne fa domanda e dell’uso cui esso è destinato, situazione che difficilmente si può pensare ipotizzabile nei casi di soggetti affetti da gravi patologie che compromettano le funzioni superiori (es. demenze, gravi deficit intellettivi)”.
  • Gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione esente da barriere architettoniche, diversa da quella di appartenenza.
  • L’elettore che presenta una menomazione fisica o sensoriale che incide sulla sua capacità di esercitare autonomamente il diritto di voto può votare con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia.

Nei casi previsti l’elettore dovrà presentare al presidente del seggio un certificato medico rilasciato dal medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica/Medicina legale dell'AUSL.

Documenti per elettori che richiedono il certificato

Gli elettori che richiedono il certificato si dovranno presentare personalmente e muniti di:

  • documento di identità
  • tessera elettorale
  • documentazione medica in loro possesso.

Delega

All'Ufficio Elettorale può recarsi una persona diversa dall'interessato, purchè munita di:

  • delega in carta semplice;
  • fotocopia di un documento di identità dell'interessato.

Si precisa che visto che la certificazione medica puo’ essere richiesta e rilasciata solo all’interessato questi deve essere consapevole delle motivazioni per cui ne fa domanda e dell’uso a cui è destinato.

VOTO DOMICILIARE A CAUSA DEL COVID-19

Oltre alla consueta possibilità di voto a domicilio solo per le consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori che si trovano a causa di Covid-19, in una delle seguenti condizioni:

  • sottoposto al trattamento domiciliare;
  • in condizioni di quarantena;
  • in isolamento fiduciario

Gli interessati devono compilare l’apposito modulo in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.
La richiesta deve essere inoltrata dal 10 al 15 settembre all'Ufficio Elettorale per mail a: demografici@comune.vedanoallambro.mb.it

Alla domanda devono essere allegati:

  • la fotocopia di un documento di riconoscimento;
  • la fotocopia della tessera elettorale;
  • il certificato rilasciato dal funzionario designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data successiva al 6 settembre.

La raccolta del voto presso il domicilio dell'interessato sarà effettuata nelle giornate di domenica 20 o lunedì 21 settembre da un seggio elettorale appositamente istituito a tal fine, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza impartite dall’azienda sanitaria stessa.

NORMATIVA: D.L. n. 103/2020 art. 3

 

Elezioni Amministrative 2021

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di domenica 3 ottobre e lunedi’ 4 ottobre 2021

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

IL SINDACO RENDE NOTO

che, con decreto del Prefetto della Provincia di Monza e Brianza in data 4 agosto 2021, sono stati convocati, per il giorno di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021, i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di VEDANO AL LAMBRO.
L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco avrà luogo nel giorno di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.
I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti: 

Numero delle sezioni Via e numero civico dell’edificio nel quale è ubicata la sezione Numero delle sezioni Via e numero civico dell’edificio nel quale è ubicata la sezione
1 Scuola Media Via Italia n. 15 4 Scuola Media Via Italia n. 15
2 Scuola Media Via Italia n. 15 5 Scuola Media Via Italia n. 15
3 Scuola Media Via Italia n. 15 6 Scuola Media Via Italia n. 15

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 2 ottobre 2021.
LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 3, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDI’ 4
OTTOBRE 2021, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.
Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nella sezione n. 1.
Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Vedano al Lambro, addì 19 Agosto 2021