Cosa possono fare
I rappresentanti di lista:
- hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni
- possono apporre la loro firma:
- sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate;
- nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
- sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.
In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
Sanzioni