Per legge, le istanze di accesso agli atti sono procedimenti che hanno una durata massima di 30 giorni.
Richieste di accesso presentate in modo incompleto o senza l’individuazione delle pratiche avranno tempo di estrazione più lunghi.
I termini si interrompono nel caso in cui vengano individuati dei controinteressati, ossia quei soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Dopo opportuna comunicazione della richiesta presentata, i controinteressati hanno a disposizione 10 giorni per presentare un’opposizione motivata all’accesso agli atti da parte del richiedente. In ultima istanza, tuttavia, la decisione spetta comunque al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che può decidere di non ritenere adeguate le motivazioni di opposizione e di procedere comunque con l’accesso agli atti.
Quando viene presa una decisione in merito, i termini entro cui deve concludersi il procedimento ripartono.
Pagina aggiornata il 28/06/2024