- Il procedimento si concluderà entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, a condizione che il richiedente conservi la dimora abituale al momento della conclusione.
- Al momento della ricezione dell’istanza o nei giorni successivi, l’interessato riceverà comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.
- Il procedimento potrà essere sospeso nel caso in cui si renda necessario l’acquisizione di documenti detenuti da altra amministrazione o da terzi per un termine massimo di 30 giorni.
- Qualora gli accertamenti fossero positivi, il procedimento si concluderà con un provvedimento dell’ufficiale dello dello stato civile con il quale si darà atto che il richiedente è cittadino italiano dalla nascita per discendenza da avo italiano.
- Nel caso in cui al momento della conclusione il richiedente non abbia più la dimora abituale presso il Comune di Vedano al Lambro, la domanda sarà respinta per incompetenza.
A chi è rivolto:
- A cittadini stranieri, discendenti da ascendente italiano di primo (padre o madre) o secondo grado (nonno o nonna) , residenti nel comune di Vedano al Lambro.
- Il Comune non è mai competente per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza nei confronti dei cittadini stranieri residenti all'estero.
Descrizione:
Si tratta di un procedimento che accerta la discendenza del richiedente da genitore o nonno o nonna italiani e, di conseguenza, la trasmissione della cittadinanza attraverso le generazioni.
Si segnala che a seguito del Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992 è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025));
- lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- un ascendente di primo (padre o madre) o di secondo grado (nonno o nonna) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;
Come fare:
Il richiedente ha diritto di presentare la domanda di riconoscimento anche senza una valutazione preventiva dei documenti, previa domanda di iscrizione anagrafica.
E' necessario prenotare un appuntamento
.Cosa serve.
- Domanda di riconoscimento della cittadinanza (il modulo è scaricabile da questa pagina), con marca da bollo da € 16,00, sottoscritta con firma leggibile.
Nella domanda dovranno essere indicati in dettaglio tutti i documenti presentati ed i luoghi di residenza del nonno o nonna italiani o del genitore che ha trasmesso la cittadinanza italiana.
Alla domanda devono essere allegati in originale i seguenti documenti:
.- Estratto dell'atto di nascita dell'ascendente italiano di primo (padre o madre) o secondo grado (nonno o nonna) che trasmette la cittadinanza e dei suoi discendenti, se è nato in Italia oppure se l'atto è stato trascritto in un Comune italiano; altrimenti la copia integrale dell'atto di nascita formato all'estero dalle autorità straniere. Questo documento deve essere già allegato alla domanda e non sarà acquisito d’ufficio salvo che l'avo non sia nato a Vedano al Lambro. .
- Atto di morte dell'ascendente italiano di primo (padre o madre) o secondo grado (nonno o nonna) emigrato nel caso in cui sia nato prima del 1861;.
- Atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana. In caso di nascita fuori dal matrimonio, deve essere presentato anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;.
- Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero: Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;.
- Certificato di non naturalizzazione e/o di non cittadinanza del genitore o del nonno/della nonna rilasciato dalle competenti Autorità di tutti gli Stati esteri in cui sono stati residenti, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;.
- Copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura..
- Tutta la documentazione prodotta e allegata con l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, sarà trattenuta agli atti d’ufficio e non sarà restituita per nessun motivo, neppure in caso di rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana. Sarà ovviamente possibile il rilascio di copia conforme previa istanza di accesso agli atti e pagamento dei diritti di segreteria, i diritti di ricerca e l’imposta di bollo. L'ufficio può sempre chiedere ulteriore documentazione, qualora emergano incongruenze nel corso dell'istruttoria (ad es. sentenze, documenti amministrativi di qualunque genere, documenti relativi al servizio militare ecc.). In particolare sarà comunque richiesta la certificazione di non possesso di cittadinanza straniera. .
- CHIARIMENTI SULLE CARATTERISTICHE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere devono essere presentati in copia autentica e integrale. Non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali. I provvedimenti giudiziari munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata). Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere devono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali sia sufficiente che siano muniti di “Apostille” ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 oppure siano esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di “Apostille” comporta il rigetto dell’istanza. Allo stesso modo anche le traduzioni debbono essere integrali. In casi dubbi, la bontà della traduzione sarà fatta valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata presso un Tribunale italiano. Anche la traduzione ufficiale formata all'estero è soggetta a legalizzazione come il documento straniero cui si riferisce. I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione. In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Esempio: se nell’atto di nascita di Mario Rossi, il padre è Marco Rossi ma nell’atto di nascita del padre è invece Marco Rosi, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi gli atti di stato civile dovranno essere debitamente rettificati. Le variazioni del nome e cognome, come indicato dal Ministero dell'Interno, possono essere accettate solo se decise con provvedimento dell'autorità giudiziaria; al contrario qualora si tratti di un provvedimento avente carattere amministrativo, non potrà essere riconosciuto efficace in Italia. La naturalizzazione straniera dell'avo italiano, comporta la perdita della cittadinanza anche per i figli che fossero minori alla data della naturalizzazione. I figli nati dopo la naturalizzazione del genitore non sono cittadini italiani..
Cosa si ottiene:
- Riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita.
- Ricevuto il provvedimento di riconoscimento il/la cittadino/a deve richiedere personalmente la trascrizione degli atti di stato civile (nascita matrimonio ecc), presentandosi all'ufficio di stato civile, per completare tutte le registrazioni di legge.
Tempi e scadenze:
Domanda
Istruttoria:
verifica della documentazione prodotta e acquisizione di documenti da altre P.A.
Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza (entro 180 giorni)
Domanda di trascrizione dei propri atti di stato civile da parte del richiedente
Trascrizione su domanda dell'interessato degli atti di stato civile del/la richiedente
Aggiornamento anagrafico
Quanto costa:
- Con Delibera della Giunta Comunale n° 9 del 23/01/2025 è stato istituito un contributo amministrativo di € 600,00 per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1,2,7,10,11 e 12 della Legge 13 Giugno 1912, n. 555 da corrispondersi esclusivamente a mezzo PagoPA.
- Il mancato pagamento del suddetto contributo è condizione di improcedibilità della relativa domanda.
- Non vi sarà diritto ad alcun rimborso in caso di esito negativo del procedimento.
Le domande di trascrizione degli atti di stato civile o delle sentenze formate all'estero sono comunque soggette ad imposta di bollo da € 16
.Accedi al servizio.
- Trascrizione di atti dello stato civile dall’estero (cod. proc.32-SC)
- Riconoscimento di sentenze e/o provvedimenti stranieri (cod. proc. 48-SC)
- I figli minori nati all'estero non sono automaticamente cittadini italiani. L'eventuale acquisto dipende da una serie di condizioni da verificare caso per caso: è necessario prendere contatti con l'ufficio per un esame della situazione.
Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
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Pagina aggiornata il 21/11/2025
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