A chi è rivolto:
La denuncia può essere fatta dal padre, dalla madre o da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
.Descrizione:
Dal 2 giugno 2022 è in vigore per i nuovi nati italiani l’attribuzione in automatico del doppio cognome dei genitori.
Nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale “Corte Costituzionale”, n. 22 del 1° giugno 2022, è stata, infatti, pubblicata la sentenza 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131, le cui disposizioni sono pertanto applicabili a far data dal 2 giugno 2022.
La nuova norma non riguarda i nuovi nati di cittadinanza straniera, per i quali si applica l’art. 24 della legge n. 218/1995.
L’ordine dei cognomi imposti ai figli sarà quindi quello deciso dai genitori, non esiste più un automatismo.
Di comune accordo, inoltre, potranno anche decidere di attribuire ai propri figli o solo il cognome paterno o anche solo il cognome materno.
Nell’ipotesi in cui un genitore avesse già un cognome composto da più elementi, si ricorda che sarà trasmesso l’intero cognome e non una parte di esso. Diverso è il caso del genitore straniero di bimbo italiano, che in base al già citato art. 24 della legge n. 218/1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato potrà eventualmente indicare quale elemento del cognome “possa” trasmettere in base alla legge del suo Stato di appartenenza.
L’accordo sul cognome non richiederà ulteriore documentazione rispetto alla dichiarazione resa nell'atto di nascita, in quanto l’attribuzione del nome (e ora anche del cognome) è un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica la previa e concorde scelta dei genitori.
Importante: l'ordine dei cognomi è quello scelto con l'accordo tra genitori.
Se dichiarano di non aver raggiunto l’accordo, l’ufficiale dello stato civile non può formare l’atto di nascita in quanto l'unico a poter decidere sarà il Giudice. Una volta ottenuta la sentenza del Tribunale, l'ufficiale di stato civile potrà procedere alla dichiarazione di nascita che sarà quindi tardiva (art. 31 del dpr 396/2000).
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Come fare:
La denuncia di nascita può essere resa da uno dei genitori (in caso di genitori sposati) o da entrambe i genitori (in caso di conviventi) in una delle seguenti modalità:
- entro tre giorni dal parto presso l'Ospedale o la Casa di cura dove è avvenuta la nascita;
- entro dieci giorni dal parto presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita;
- entro dieci giorni dal parto presso il Comune di residenza dei genitori (se i genitori non risiedono nello stesso comune, salvo diverso accordo fra di loro, la dichiarazione è resa nel comune di residenza della madre).
E' possibile denunciare la nascita con una dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.
ATTO DI RICONOSCIMENTO PRE- NASCITA
E’ possibile procedere con il riconoscimento prima della nascita in qualsiasi Comune italiano.
La procedura può essere richiesta dai genitori naturali (pertanto non coniugati) quando:
- vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre;
- i genitori non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile).
La dichiarazione può essere effettuata:
- dalla sola madre;
- da entrambi i genitori;
- dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa
Non è, infatti, ammesso il riconoscimento pre-nascita del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente (articolo 258 codice civile).
I documenti necessari per poter procedere al pre-riconoscimento sono:
- documenti di riconoscimento di entrambi i futuri genitori in corso di validità,
- Certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (Il certificato dovrà essere datato, timbrato e firmato dal medico.)
Una volta presentata la domanda, l’ufficio competente fisserà un appuntamento in cui i futuri genitori presteranno la dichiarazione solenne ed irrevocabile di cui verrà rilasciata copia del verbale agli interessati.
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Cosa serve.
Per la dichiarazione di nascita occorre presentare:
.- Attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale.
- Documenti di identità del genitore/i dichiarante/i.
Cosa si ottiene:
La procedura permette di registrare la nascita del nuovo/a nato/a e il conseguente inserimento in anagrafe, collegando il nuovo componente alla famiglia del/i genitore/i.
Contestualmente alla denuncia di nascita, l'Ufficio provvede in tempo reale a comunicare i dati del nuovo nato all'Agenzia delle Entrate e rilascia al genitore una ricevuta che attesta l'attribuzione del codice fiscale, con la quale è possibile effettuare la scelta del pediatra tramite il portale online dell'ATS Brianza. La tessera sanitaria verrà poi spedita via posta direttamente a domicilio.
Alla fine del procedimento, saranno rilasciati il certificato di nascita e l'estratto dell'atto di nascita.
.Tempi e scadenze:
La dichiarazione di nascita deve essere registrata entro dieci giorni dal parto presso il Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita oppure presso il Comune di residenza dei genitori. Si consiglia, pertanto, di prendere appuntamento in tempi utili.
.Quanto costa:
La pratica è immediata e gratuita.
.Accedi al servizio.
Per avviare l'iter della dichiarazione di nascita o per chiedere informazioni occorre rivolgersi all'Ufficio servizi demografici.
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