Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione Europea.

  • Servizio attivo .

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente..


A chi è rivolto:

Il servizio è rivolto ai cittadini appartenenti all'Unione Europea che presentano i seguenti requisiti:

  1. cinque anni di soggiorno legale (è necessario presentare l'estratto contributivo dell'INPS o i 5 ultimi CUD, il contratto di lavoro e l'ultima busta paga);
  2. soggiorno legale in via continuativa;
  3. familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch'esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  4. figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Per i casi particolari contattare direttamente l'Ufficio Anagrafe.

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Descrizione:

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.

L'attestazione di soggiorno permanente attesta la titolarità del diritto di soggiorno permanente.

La domanda deve essere chiesta al Comune di residenza.

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Come fare:

Per richiedere il rilascio delle attestazioni di soggiorno è necessario compilare il modulo e presentarlo all'Ufficio Anagrafe

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Cosa serve.

E' obbligatorio consegnare il modulo di richiesta compilato e i seguenti documenti (originali e fotocopia):

Note*
Tutti i documenti rilasciati da autorità straniere all'estero devono essere in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione.
Tutte le attestazioni consolari devono essere legalizzate in Prefettura tranne per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ukraina, Ungheria.
Per approfondire vedi link: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/traduzionelegalizzazione-dei-documenti.html
** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività  lavorativa  per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto  presso il Centro per l'impiego ovvero  ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue  un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione  involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che  esista un collegamento tra l'attività  professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

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  • 2 marca da bollo da € 16,00 .
  • un documento di identità valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori, qualora la richiesta riguardi anche i figli minori.
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purché il lavoratore abbia conservato il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007)**.
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela con il lavoratore (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*), documentazione che attesti la condizione del lavoratore e la dichiarazione di presa in carico firmata dal lavoratore e la dichiarazione di vivenza a carico firmata dal richiedente.
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche  e dell'assicurazione sanitaria. ,Si evidenzia che il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare..

Cosa si ottiene:

Attestazione di soggiorno permanente per cittadino dell'Unione Europea.

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Tempi e scadenze:

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta

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Quanto costa:

Il rilascio dell'attestazione richiede n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 l'una

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Accedi al servizio.

Al termine del procedimento il cittadino potrà ritirare personalmente l'attestazione presso l'ufficio anagrafe negli orari di apertura al pubblico.

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici..

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Ufficio Servizi demografici.

Largo Repubblica 3 – 20854 Vedano al Lambro (MB) | primo piano

T (+39) 039 2486 315

demografici@comune.vedanoallambro.mb.it

pec: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it

Punti di contatto

Ufficio Servizi demografici

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Pagina aggiornata il 19/11/2025

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