A chi è rivolto:
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare.
.Descrizione:
Con l’entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, è prevista un’alternativa alle procedure giudiziali per separazione e divorzio. I coniugi possono:
- Negoziare un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte; oppure
- Sottoscrivere un accordo consensuale davanti all’ufficiale di stato civile, se soddisfano determinate condizioni.
Entrambi gli accordi, siano essi negoziati con l’assistenza legale o sottoscritti davanti all’ufficiale di stato civile, hanno lo stesso valore giuridico dei provvedimenti giudiziali relativi a:
- Separazione personale;
- Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Il Comune competente a ricevere l’accordo è quello:
- Di celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Di celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e uno straniero);
- Di residenza di uno dei coniugi.
Condizioni di applicabilità:
Questo servizio è disponibile solo quando NON vi siano:
- Figli minori di entrambi i coniugi;
- Figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Vincoli patrimoniali:
L’accordo NON può prevedere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum), salvo l’obbligo di pagamento di un assegno periodico.
L’ufficiale di stato civile non è tenuto a verificare le dichiarazioni, ma eventuali denunce devono essere inoltrate all’autorità giudiziaria.
.Come fare:
È necessario contattare l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato registrato l’atto di matrimonio o dove i coniugi risiedono.
Nel caso in cui l'atto sia registrato nel comune di Vedano al Lambro è obbligatorio fissare un appuntamento utilizzando la prenotazione online, disponibile poco più avanti a questa pagina cliccando su "prenota appuntamento"
.Cosa serve.
E' necessario presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva (da parte di entrambi i coniugi) all'Ufficio di Stato Civile.
La dichiarazione può essere inviata, allegando la fotocopia di un documento d'identità dei firmatari, tramite:
- email: demografici@comune.vedanoallambro.mb.it
- PEC: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
- posta ordinaria o raccomandata
- di persona all'Ufficio di stato civili del Comune di Vedano al Lambro.
- Un documento d’identità, se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato. L’omessa allegazione del documento rende irricevibile la domanda. Inoltre, dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483 e 495 del Codice Penale. .
Cosa si ottiene:
Un atto di separazione o divorzio.
.Tempi e scadenze:
Fine termine
Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile: redazione dell'atto sulla base della data concordata con i richiedenti e dichiarazione di conferma dopo 30 gg. dalla redazione dell'atto.
Modifica delle condizioni di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile e divorzio: 30 giorni
Tempo medio
La durata del procedimento dipende dalle date concordate con i richiedenti.
Il giorno dell'appuntamento
Entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile.
Sottoscrizione dell'accordo
Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti.
Appuntamento per la conferma dell'accordo stipulato
L’Ufficiale dello Stato Civile concorderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato.
Conferma o annullamento dell'accordo sottoscritto
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
Decorrenza degli effetti della separazione o divorzio
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
.Quanto costa:
La procedura ha un costo di 16,00 euro.
.Accedi al servizio.
Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'Ufficio di Stato Civile che dall'Ufficio Anagrafe. La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione residente..
.
Vincoli.
Entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’ufficiale di stato civile.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
.Ulteriori informazioni.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
L’art. 6 della L. n. 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). La procedura prevede:
- che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
- che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- di figli maggiorenni incapaci.
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del Pubblico Ministero stesso, al Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).
Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Vedano al Lambro potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale mediante:
email: demografici@comune.vedanoallambro.mb.it
PEC: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
inviando la documentazione in originale o copia autenticata: via posta ordinaria o raccomandata; personalmente allo sportello Protocollo del Comune.
L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi.
Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.
La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati.
La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta.
L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
In relazione a quanto dichiarato dalle parti negli accordi registrati dall'Ufficiale di Stato Civile, si rammenta che queste sono responsabili penalmente rispetto a quanto dichiarato.
Il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 del codice penale: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
Il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all’articolo 495 del codice penale: “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Rispetto a tali dichiarazioni l'Ufficiale di Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun controllo, in particolare rispetto a quanto dichiarato nei confronti dei figli, ed eventuali denunce rispetto a dichiarazioni non veritiere devono essere presentate all'autorità giudiziaria.
.Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
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