A chi è rivolto:
Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare.
.Descrizione:
Con l’entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, è prevista un’alternativa alle procedure giudiziali per separazione e divorzio. I coniugi possono:
- Negoziare un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte; oppure
- Sottoscrivere un accordo consensuale davanti all’ufficiale di stato civile, se soddisfano determinate condizioni.
Entrambi gli accordi, siano essi negoziati con l’assistenza legale o sottoscritti davanti all’ufficiale di stato civile, hanno lo stesso valore giuridico dei provvedimenti giudiziali relativi a:
- Separazione personale;
- Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
- Modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Il Comune competente a ricevere l’accordo è quello:
- Di celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Di celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e uno straniero);
- Di residenza di uno dei coniugi.
Condizioni di applicabilità:
Questo servizio è disponibile solo quando NON vi siano:
- Figli minori di entrambi i coniugi;
- Figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Vincoli patrimoniali:
L’accordo NON può prevedere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum), salvo l’obbligo di pagamento di un assegno periodico.
Come fare:
È necessario contattare l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato registrato l’atto di matrimonio o dove i coniugi risiedono.
.Cosa serve.
Occorre presentare una domanda all’Ufficio di Stato Civile, allegando:
.- Un documento d’identità, se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato.
- L’omessa allegazione del documento rende irricevibile la domanda. Inoltre, dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483 e 495 del Codice Penale. L’ufficiale di stato civile non è tenuto a verificare le dichiarazioni, ma eventuali denunce devono essere inoltrate all’autorità giudiziaria..
Cosa si ottiene:
Un atto di separazione o divorzio.
Nota: Fino all’ottenimento del divorzio, il matrimonio non sarà sciolto e continuerà a risultare negli archivi dello stato civile e dell’anagrafe.
Tempi e scadenze:
Tempi di decorrenza:
- Separazione consensuale: 6 mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
- Separazione giudiziale: 12 mesi dalla comparizione.
Tempi di redazione dell’atto:
- Entro 30 giorni dalla dichiarazione di conferma.
- Modifica delle condizioni: 30 giorni.
Quanto costa:
La procedura ha un costo di 16,00 euro.
.Accedi al servizio.
Occorre rivolgersi all'Ufficio servizi demografici..
Condizioni di servizio:
Contatti.
Ufficio responsabile:
Punti di contatto
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