Separazioni e divorzi.

  • Servizio attivo .

L’art. 12 della L. n. 162/2014 consente ai coniugi di comparire direttamente davanti all’ufficiale di stato civile del Comune per stipulare un accordo di separazione o di divorzio..


A chi è rivolto:

Alle persone coniugate che intendano separarsi e/o divorziare.

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Descrizione:

Con l’entrata in vigore del d.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, è prevista un’alternativa alle procedure giudiziali per separazione e divorzio. I coniugi possono:

  • Negoziare un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte; oppure
  • Sottoscrivere un accordo consensuale davanti all’ufficiale di stato civile, se soddisfano determinate condizioni.

Entrambi gli accordi, siano essi negoziati con l’assistenza legale o sottoscritti davanti all’ufficiale di stato civile, hanno lo stesso valore giuridico dei provvedimenti giudiziali relativi a:

  • Separazione personale;
  • Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
  • Modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Il Comune competente a ricevere l’accordo è quello:

  • Di celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • Di celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • Di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e uno straniero);
  • Di residenza di uno dei coniugi.

Condizioni di applicabilità:
Questo servizio è disponibile solo quando NON vi siano:

  • Figli minori di entrambi i coniugi;
  • Figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Vincoli patrimoniali:
L’accordo NON può prevedere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum), salvo l’obbligo di pagamento di un assegno periodico.

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Come fare:

È necessario contattare l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato registrato l’atto di matrimonio o dove i coniugi risiedono.

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Cosa serve.

Occorre presentare una domanda all’Ufficio di Stato Civile, allegando:

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  • Un documento d’identità, se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato.
  • L’omessa allegazione del documento rende irricevibile la domanda. Inoltre, dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483 e 495 del Codice Penale. L’ufficiale di stato civile non è tenuto a verificare le dichiarazioni, ma eventuali denunce devono essere inoltrate all’autorità giudiziaria..

Cosa si ottiene:

Un atto di separazione o divorzio.
Nota: Fino all’ottenimento del divorzio, il matrimonio non sarà sciolto e continuerà a risultare negli archivi dello stato civile e dell’anagrafe.

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Tempi e scadenze:

Tempi di decorrenza:

  • Separazione consensuale: 6 mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
  • Separazione giudiziale: 12 mesi dalla comparizione.

Tempi di redazione dell’atto:

  • Entro 30 giorni dalla dichiarazione di conferma.
  • Modifica delle condizioni: 30 giorni.
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Quanto costa:

La procedura ha un costo di 16,00 euro.

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Accedi al servizio.

Occorre rivolgersi all'Ufficio servizi demografici..

Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Ufficio Servizi demografici.

Largo Repubblica 3 – 20854 Vedano al Lambro (MB) | primo piano

T (+39) 039 2486 315

demografici@comune.vedanoallambro.mb.it

pec: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it

Punti di contatto

Ufficio Servizi demografici

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Pagina aggiornata il 07/03/2025

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