Riconciliazione tra coniugi separati.

  • Servizio attivo .

A seguito della separazione tra coniugi, resta comunque la possibilità di riconciliarsi, con una procedura relativamente semplice, introdotta con il vigente Regolamento dello Stato Civile.


A chi è rivolto:

Alle persone che abbiano già ottenuto la separazione formale e che intendo dichiarare di essersi riconciliati

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Descrizione:

Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non sia arrivati al divorzio.
Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta.
Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi.
Che l’atto di separazione consista in un dispositivo giudiziale, in una negoziazione assistita o nei due atti presso l’Ufficiale dello Stato Civile è indifferente, l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio.
La riconciliazione avviene davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione, (circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16/03/2001 e secondo quanto riportato nel Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X), o presso il notaio nell’ambito di una convenzione patrimoniale, o presso l’autorità consolare, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata giudiziale o amministrativa, in accordo con il disposto dell’art. 157 del codice civile: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione” (art.157 codice civile).

 

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Come fare:

È necessario un appuntamento, utilizzando la prenotazione online, disponibile poco più avanti a questa pagina cliccando su "prenota appuntamento", per consentire all'ufficio di acquisire la documentazione necessaria.

Nel giorno stabilito gli interessati devono presentarsi per rendere la dichiarazione che in una certa data si sono riconciliati. Di questa riconciliazione è fatta annotazione sull'atto di matrimonio.

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Cosa serve.

È necessario fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.

Alla data stabilita i coniugi dovranno presentarsi muniti di

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  • documenti di identità.

Cosa si ottiene:

L'annullamento della separazione.

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Tempi e scadenze:

Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione.

Anche per ciò che riguarda la data di riconciliazione, da registrare nell’atto, a meno che non ci siano evidenze di falsa dichiarazione da segnalare alla Procura, è quella indicata dai coniugi stessi.

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Quanto costa:

Non sono previsti costi.

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Accedi al servizio.

Redazione dell’atto di riconciliazione.

Casi Particolari.

Per i coniugi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per raccogliere la dichiarazione di riconciliazione, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.

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Condizioni di servizio:

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio..

Contatti.

Ufficio responsabile:

Ufficio Servizi demografici.

Largo Repubblica 3 – 20854 Vedano al Lambro (MB) | primo piano

T (+39) 039 2486 315

demografici@comune.vedanoallambro.mb.it

pec: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it

Punti di contatto

Ufficio Servizi demografici

Largo Repubblica 3 – 20854 Vedano al Lambro (MB) | primo piano

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Pagina aggiornata il 24/11/2025

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