A chi è rivolto:
- Ai cittadini italiani residenti nel comune di Vedano al Lambro
- In alcuni casi ai cittadini italiani che, pur non residenti, hanno atti dello stato civile registrati nel Comune di Vedano al Lambro
Descrizione:
Si tratta del procedimento con il quale sono resi efficaci in Italia dall’ufficiale di stato civile sentenze o provvedimenti stranieri incisivi sugli status del cittadino e, di conseguenza, trascritti nei corrispondenti registri dello stato civile.
Le sentenze e i provvedimenti che possono essere trascritti sono generalmente i seguenti:
- adozione di maggiorenne
- adozione di minorenne in casi particolari (cioè senza effetto di filiazione nel matrimonio)
- cambio di nome/cognome
- rettifica di sesso
- dichiarazione di morte presunta
- interdizione o limitazione della capacità
- rettificazione di un atto di stato civile formato all’estero e trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vedano al Lambro
Attenzione: per il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio, separazione o di nullità del matrimonio contattare preventivamente l'ufficio di stato civile
.Come fare:
- Presentare domanda scritta all'ufficio dello stato civile
Cosa serve.
- Domanda di riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero (modulo scaricabile da questa pagina)
- Marca da bollo da 16,00 euro
- Sentenza o provvedimento straniero in originale o in copia conforme all'originale. Non possono essere accettate semplice stampe di documenti elettronici o fotocopie di documenti cartacee
Attenzione: i documenti allegati e acquisiti al procedimento non saranno restituiti all’interessato neppure in caso di rigetto della domanda o di ritiro della stessa
Legalizzazione dei documenti stranieri
- I documenti devono essere legalizzati dalla Autorità diplomatica o consolare italiana competente per lo Stato estero che rilascia il documento.
- Alcune convenzioni internazionali escludono la legalizzazione. In particolare la convenzione firmata all'Aja il 5 ottobre 1961, che sotituisce la legalizzazione con l'apposizione di una "Apostille" da parte delle autorità locali, La lista ufficiale degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja è reperibile sul sito della Conferenza dell'Aja sul diritto Internazionale Privato - HCCH
Traduzione dei documenti stranieri
- L’atto deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere:
- Eseguita da un traduttore giurato nello Stato estero e dichiarata conforme all’originale dalla Autorità diplomatica o consolare italiana competente per lo Stato estero che rilascia il documento
- Eseguita dalla Autorità diplomatica o consolare italiana competente per lo Stato estero che rilascia il documento
- Eseguita in Italia con asseverazione presso il Tribunale/Giudice di pace o presso un notaio;
- Eseguita da un traduttore con asseverazione presso questo Ufficio dello Stato Civile
- In caso di Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 o ad altre Convenzioni internazionali, sentire l'ufficio.
- Importante: il traduttore non può essere il destinatario del provvedimento o il richiedente
Cosa si ottiene:
Il riconoscimento dell'efficacia in Italia della sentenza o provvedimento straniero attraverso la sua trascrizione nei registri dello stato civile
.Tempi e scadenze:
180 giorni dalla presentazione della domanda
.Domanda di riconoscimento e trascrizione del provvedimento straniero
Istruttoria: verifica dei requisiti formali (firme, legalizzazioni ecc.) e sostanziali del documento (non contrarietà all'ordine pubblco)
Trascrizione del provvedimento
Annotazione del provvedimento a margine di altri atti di stato civle (eventuale)
Comunicazione, mediante registrazione in ANPR, ad altri uffici per gli aggiornamenti di competenza (AGENZIA ENTRATE, INPS ecc.)
Quanto costa:
Marca da bollo da € 16,00 sulla domanda di riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero
.Accedi al servizio.
Annotazioni Aggiornamento anagrafico.
Ulteriori informazioni.
Fonti normative:
- art. 64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n. 218
- art. 15-22 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- Ministero dell’Interno, Massimario per l’ufficiale dello stato civile ed. 2012